Art. 1.
(Accordo di programma per la promozione industriale nelle province di Brindisi e di Taranto).

      1. Il programma speciale di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, successivamente esteso ai sensi dell'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è integrato con la previsione di ulteriori interventi a sostegno delle attività industriali nel territorio delle province di Brindisi e di Taranto. Il programma, finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, nonché allo sviluppo del tessuto economico locale, attraverso il ricorso ad attività sostitutive, è adottato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base di un accordo di programma quadro stipulato tra la regione Puglia e i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 del citato articolo 73 della legge n. 289 del 2002. La quota a carico dello Stato per gli interventi previsti è di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio biennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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